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Bar, Ristoranti, artigiani, attività commerciali, professionisti. La selezione del DL RILANCIO


Condividiamo con voi una selezione delle norma di interesse per tutte le categorie produttive del decreto rilancio, annunciato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Articolo 27 – Eliminazione del versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto del 2020 

Viene soppresso l’obbligo del versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 nonché della prima rata di acconto del 2020, pari al 40% dell’IRAP dovuta per l’anno 2019. Sono compresi tutte le imprese e gli autonomi con volume di ricavi inferiore a 250 milioni di euro, ad eccezione degli intermediari finanziari. 

Articolo 29 – Contributo a fondo perduto 

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutte le imprese con ricavi o compensi inferiori a 5 mln di euro. Il contributo è commisurato alla riduzione di ricavi registrati nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, per riduzioni superiori al 66%. Il contributo è pari a: 

– 20% per i soggetti con ricavi entro i 400 mila euro; 

– del 15% per ricavi tra 400 mila euro e 1 milioni di euro; 

– 10% per ricavi tra 1 e 5 milioni di euro 

Le persone fisiche riceveranno almeno 1.000 euro e le persone giuridiche almeno 2.000. 

Articolo 31 – Credito d’imposta del 60% sugli affitti degli esercizi commerciali 

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% degli affitti pagati nei mese di marzo, aprile e maggio, qualora si sia registrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di più del 50% rispetto allo stesso mese del 2019. 

La disposizione si rende applicabile a tutte le imprese ed autonomi con volume di ricavi inferiore a 5 mln di euro e con riferimento a qualsiasi tipologia di immobile destinato all’attività commerciale o produttiva. 

Articolo 33 – Riduzione bollette per le PMI 

L’Art. 33 interviene con alcune misure per alleggerire nel periodo dell’emergenza il costo delle bollette per le PMI, attraverso una rideterminazione (da parte di ARERA), di alcune voci delle bollette (oneri generali e tariffe di rete). L’intervento ha una durata di tre mesi (1° maggio e il 30 luglio 2020). 

Articolo 34 – Rifinanziamento fondi 

Sono previsti, ancorchè ancora senza l’indicazione delle cifre, incrementi ai fondi relativi al sostegno delle garanzie di SACE e del Fondo di Garanzia per le PMI. 

Articolo 46 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative 

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale 

L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura, dall’altro, ampliando la capacità di azione. 

Articolo 51 – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione 

Viene istituito il “Fondo per il trasferimento tecnologico” con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. 

La finalità del Fondo è quella di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 

Articolo 56 – Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione 

Aumento da 150 a 400 milioni delle risorse dedicate alla promozione integrata del Piano straordinario Made in Italy dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione integrata istituito con l’articolo 72 del Cura Italia, e si consente, nell’ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. 

Aumento di 200 milioni per l’anno 2020 il fondo rotativo della legge 29 luglio 1981, n. 394 per la penetrazione commerciale. 

Articolo 57 – Incentivi agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da epidemia COVID-19 

La disposizione, facendo ricorso alla leva fiscale, intende favorire gli investimenti in imprese con fatturato annuo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro. 

In particolare è prevista una agevolazione fiscale per i soggetti passivi IRPEF che possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati nell’anno 2020, per importo non superiore a euro 1.000.000. 

Articolo 59 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali 

Si prevede che anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, le misure introdotte dalla Commissione Europea in materia di aiuti di stato– “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa. 

Articolo 71 – Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario 

Modifiche alla disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà, con incremento delle 9 settimane di: 

  • • ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane; 
  • • ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis. 
  • • Fondi di solidarietà alternativi art. 27, D.lgs. n. 148/2015 (FSBA e Somministrati): 
  • • incremento da 80 milioni a 1.100 milioni. 
  • • Le risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
  • Fondi di solidarietà art. 26, D.lgs. n. 148/2015: 
  • • 250 milioni di euro per l’anno 2020. 
  • • Le risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa. 
  • • Per le prestazioni di Cigo e dei Fondi di solidarietà – esclusi i Fondi alternativi di cui al comma 6 dell’articolo (non richiamato dal comma 9) – il limite di spesa è elevato da 1.347, 2 milioni di euro a 11.159,0 milioni di euro. 

Articolo 73 bis – Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali 

  • • Dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. 
  • • Le risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il rifinanziamento delle specifiche misure. 

Articolo 75 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 

  • • Incremento congedi retribuiti e bonus baby-sitting 
  • • Incremento da 30 milioni di euro a 67,6 milioni di euro 

Articolo 83 – Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

Modifica l’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. 

  • • Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro 

Articolo 89 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Indennità a favore di lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori stagionali, intermittenti ecc. 

  • • Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020 
  • • Le indennità sono aumentate e prolungate nel tempo. 
  • Professionisti aprile € 600 maggio € 1.000 
  • Collaboratori maggio € 1.000 
  • Autonomi aprile € 600 
  • Stagionali turismo maggio € 1.000 
  • Stagionali altri settori aprile maggio € 600 

Articolo 96 – Lavoro agile 

Agevolazione del ricorso al lavoro agile, soprattutto per i genitori di figli minori di anni 14 

  • • Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
  • • La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 

Articolo 99 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 

  • • Introduce la possibilità, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015 (obbligo di causale). 

Articolo 102 – Misure di sostegno per in interventi delle imprese in attuazione dei Protocolli di Sicurezza 

L’Art. 102 prevede 403 milioni (da bilancio INAIL) destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, interventi per la riduzione del rischio di contagio (acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale; sanificazione). 

Articolo 128 – Incremento della detrazione fiscale per spese edili e per l’acquisto di veicoli elettrici 

La detrazione fiscale per lavori edili è stata incrementata al 110% per alcune tipologie di spesa. Sono esclusi dall’incremento i lavori effettuati dalle imprese sugli immobili ad uso commerciale o industriale. Passano al 110% le seguenti tipologie di spese: 

– Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali 

– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; 

– interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 

– per tutte e spese riguardanti la riqualificazione antisismica degli edifici; 

– Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici; 

– Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 

la detrazione maggiorata si applica per le sostenute tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. 

Articolo 128- bis – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. 

Possibilità di trasformare le detrazioni per lavori edili in crediti d’imposta utilizzabili come sconto in fattura o cedibili allo sconto agli intermediari finanziari 

E’ data a tutti i soggetti che effettuano spese per lavori edili per cui maturano il diritto ad una detrazione fiscale, maggiorata al 110% o meno, la possibilità alternativa: 

1) di chiedere all’impresa di riconoscere l’intera detrazione fiscale come sconto in fattura – sarà poi l’impresa a recuperare lo sconto riconosciuto come credito d’imposta negli anni di maturazione della detrazione ovvero cederlo a sua volta ad altro soggetto compresi gli intermediari finanziari; 

2) di cedere direttamente allo sconto la detrazione riconosciuta ad un terzo soggetto compresi gli intermediari finanziari: 

In caso di violazione il recupero della detrazione/credito non spettante verrà effettuata dal beneficiario della detrazione, ossia dal committente il lavoro, ferma la dimostrazione della complicità del fornitore o del cessionario del credito 

Articolo 129 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, è data facoltà ai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza covid 19 di cedere gli stessi crediti ad un terso soggetto compresi gli intermediari finanziari, al fine di ottenere immediatamente una somma utilizzabile per l’attività d’impresa. 

Articolo 130 – Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa 

Sono state abrogate definitivamente, le clausole di sanvaguardia Iva che avrebbero portato le aliquota Iva ordinaria dal 22% al 25% e l’aliquota Iva ridotta dal 10% al 13% 

Articolo 130-quater – Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro 

E’ riconosciuto, in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro per contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. 

Articolo 131 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi 

La ripresa degli adempimenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, per i quali ad oggi è previsto che siano versati nel mese di giugno o a partite da giugno in quattro quote mensili, è stata spostata al 16 settembre 2016. 

Articolo 131-bis – Sospensione degli adempimenti connessi ai misuratori fiscali 

Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali. 

Articolo 132 – Possibilità di chiedere il rimborso del bonus Renzi c.d. 80 euro o il trattamento integrativo di 100 euro 

Il credito d’imposta noto come bonus 80 euro ovvero il trattamento integrativo del medesimo di 100 euro, se non utilizzati dal lavoratore dipendente per l’abbattimento dell’IRPEF dovuta a causa di incapienza, possono essere chiesti a rimborso. 

Articolo 139 – Differimento Plastic tax e Sugar tax 

L’art.139 differisce, al 1° gennaio 2021, l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (Plastic tax) e delle norme che introducono e disciplinano l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (Sugar tax). 

Articolo 144 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 

Il costo di acquisto della partecipazioni e dei terreni può essere rivalutato alla data del 1° luglio 2020 con il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11% al fine di ridurre la tassazione in caso di cessione dei medesimi beni 

Articolo 151 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

Proroga al 1° gennaio del 2021 dell’obbligo di acquisto del registratore di cassa telematico per le imprese con volume di affari inferiore a 400 mila euro. Attualmente l’obbligo di dotarsi del registratore telematico scade al 1° luglio 2020. 

Articolo 152 – Proroga della Lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021 

La decorrenza della lotteria degli scontrini telematici è stata spostata dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021. 

Articolo 155 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni 

Gli avvisi bonari che i contribuenti non sono riusviti a versare tra l’8 marzo e l’entrata in vigore del presente decreto possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. 

Sono effettuati sempre entro il 16 settembre 2020 anche gli avvisi bonari che scandono tra l’entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020. Tali somme possono essere versate in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020. 

Articolo 158 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 

A decorrere dall’anno 2020, il limite massimo di crediti fiscali compensabili passa da 700 mila euro a 1 milione di euro. 

Articolo 159 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) 

Per tener conto dell’effetto dell’attività economica dell’effetto covid sono previste delle correzioni per alla costruzione degli ISA sia utilizzando banche dati esterne sia attraverso l’eventuale richiesta di altri dati alle imprese. 

In ogni caso è previsto che per la valutazione del punteggio finalizzato ad assegnare i previ fiscali ovvero la selezione delle imprese per i controlli, l’agenzia delle entrate: 

– Per il periodo d’imposta 2018 tiene conto dei risultati di affidabilità fiscale registrati nel 2019; 

– Per il periodo d’imposta 2020 si tiene conto anche dei risultati di affidabilità fiscale registrati nel 2018 e nel 2019. 

Articolo 160 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta 

I termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta sono spostati al 16 settembre 2020. 

Articolo 163 – Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni 

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. 

Articolo 184 – Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico 

Sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU) 

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; 

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, L’esonero è subordinato al fatto che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

Articolo 187-quater – Misure per il settore cultura 

È istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Il ristoro in oggetto potrebbe applicarsi agli Enti Fieristici e alle imprese. 

QUI IL SITO DEL DECRETO

[pdf id=32922]

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