Le mascherine all’aperto in Sicilia sono obbligatorie?
Uso delle mascherine in spazi aperti.
Si è fatta molta confusione sull’articolo 23 dell’ordinanza del 17 maggio del presidente della Regione, che recita testualmente:
Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
Come avevamo anche noi registrato in un articolo questa mattina, la confusione sull’interpretazione dell’ordinanza è apparsa subito palese e, in una nota l’assessore alla salute Ruggero Razza prova a fare chiarezza: “L’uso della mascherina, oltre che un dispositivo di protezione personale, è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo». Lo precisa l’assessorato regionale alla Salute in merito all’utilizzo in esterna della mascherina previsto dall’ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione.
In particolare, viene sottolineato che l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico: ad esempio nei mercati, strade affollate o in qualsiasi spazio in cui – così come si legge anche all’art. 3 Dpcm del 17 maggio – «non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza» interpersonale. A titolo esemplificativo, va quindi specificato, che qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o comunque ben distanziato da altri soggetti, l’uso del dispositivo di protezione non è obbligatorio, ma resta l’obbligo di averlo sempre con sé.
Come è noto l’ordinanza rileva inoltre che «per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima»: ovviamente qualora si rendesse necessario. Va infine ricordato che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.