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Sicilia Zona Rossa. Ecco il testo ufficiale della Nuova Ordinanza


La Sicilia sarà “zona rossa” dalla mezzanotte tra sabato e domenica (17 gennaio) per due settimane (fino a domenica 31 gennaio). Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana,Nello Musumeci, che recepisce i contenuti dell’ultimo Dpcm e in linea con quanto deciso dal governo nazionale per l’Isola.

Alle regole previste dalla normativa nazionale per la “zona rossa”, nell’ordinanza del presidente Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sono state aggiunte delle misure ancora più restrittive: non sarà consentito fare visita ad amici e parenti. Per quanto riguarda le lezioni scolastiche, saranno in presenza i servizi educativi per l’infanzia (asili nido), la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, come prevede il Dpcm, mentre per le altre classi si continuerà con la didattica a distanza.

“Ho appena firmato l’ordinanza con la quale si recepisce il Dpcm e quindi la condivisione che il ministro Speranza ha voluto fare della nostra richiesta di istituire in tutta la Sicilia la zona rossa – afferma il presidente Musumeci – i dati dei contagi sono allarmanti e purtroppo non c’è altra soluzione. Non si può giocare con la vita e la salute delle persone. Sul fronte scolastico torneranno a scuola i ragazzi delle elementari e della prima media. Per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado varrà la didattica a distanza”.

“Sono convinto che l’ordinanza senza le misure di vigilanza e senza le necessarie sanzioni rischia di essere inutile. Ecco perché rivolgo ancora una volta un appello ai prefetti e ai sindaci perché le forze dell’ordine e la polizia municipale possano essere mobilitate per questo tipo di attività”.

Mobilità. Divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, divieto di accesso e allontanamento dal proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato, all’interno del territorio comunale, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria. Diversamente da quanto previsto dal Dpcm, sono vietati anche gli spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone per fare visita ad amici e parenti. Quindi non sarà possibili far loro visita. Vengono mantenuti i controlli per i passeggeri in arrivo nell’Isola (registrazione obbligatoria sul sito dedicato e tampone rapido).

Scuola. In linea col Dpcm, svolgeranno attività didattica in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Tutte le altre classi scolastiche e le Università continueranno con la didattica a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Negozi. Restano sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Aperti lavanderie, barbieri e parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Ristorazione. Sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali.

Sintesi delle nuove disposizioni

è vietato ogni spostamento salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non sono consentite visite a casa di parenti o amici , anche all’interno del proprio comune

Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio , nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Restano aperti Barbieri, parrucchieri, lavanderie e pompe funebri

sono sospese le altre attività inerenti servizi alla persona è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale (solo all’interno del territorio comunale)

svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza per seconda e terza media, oltre che per le scuole superiori

sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi

CLICCA QUI PER LEGGERE E SCARICARE IL TESTO DELLA NUOVA ORDINANZA

Validità ordinanza dal 17 al 31 gennaio

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