Da oggi, mercoledì 7 aprile, a venerdì 30 aprile sarà possibile fare domanda per il Reddito di emergenza previsto dal Decreto Sostegno 2021.
Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito che sarà riconosciuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19. Chi presenta domanda dovrà essere in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.
Il beneficio potrà essere erogato:
- ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (Comma 1).
- a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ossia la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro (Comma 2). La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.
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I requisiti per il Rem
In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
a) il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda.
b) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore Isee inferiore a 15.000 euro.
Incompatibilità con il Rem
Il Rem non è compatibile:
a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem
Il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021. Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.