Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo a partire da domenica 11 e fino a giovedì 22 aprile.
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Stesse restrizioni, come richiesto dai Comuni e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala, in provincia di Trapani, e a San Cataldo, nel Nisseno, con la stessa durata. I Comuni siracusani di Priolo Gargallo e Buscemi non sono più zona rossa su richiesta dei rispettivi sindaci e le relazioni dell’Asp di Siracusa.
LE REGOLE PER LA ZONA ROSSA PER LA PROVINCIA DI PALERMO:
Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione
Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Per le attività dei servizi di ristorazione resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio , nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. (Barbieri, parrucchieri, centri estetici chiusi)
È assicurato in presenza lo svolgimento:- dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);- dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);- dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);- dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).
Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza