Dal 1° gennaio, il Reddito di Cittadinanza (RdC) lascia spazio all’Assegno di Inclusione, scopri come presentare la domanda per accedere a questo beneficio.
A partire dal primo gennaio 2024, entrerà in vigore ufficialmente l’Assegno di Inclusione, la nuova misura stabilita dal decreto Lavoro per sostituire il Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, per poter ricevere il beneficio già nel primo mese dell’anno, è indispensabile presentare la domanda entro gli ultimi giorni di dicembre. Ecco come procedere.
Assegno di inclusione da gennaio 2024
A partire dal primo gennaio 2024, entrerà in vigore ufficialmente l’Assegno di Inclusione, la misura introdotta dal decreto Lavoro per sostituire il Reddito di Cittadinanza. Con l’approcciarsi di questa data, il Ministero del Lavoro ha ribadito sul proprio sito web che coloro che usufruiscono dell’agevolazione nella sua forma “tradizionale” nel mese di dicembre devono presentare la domanda per la “nuova misura” entro gli ultimi giorni del medesimo mese.
Questo perché il beneficio ha inizio dal mese successivo a quello in cui viene firmato il patto di attivazione digitale (PAD), il modulo contenente le informazioni essenziali del richiedente per accedere ai servizi del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), previa verifica positiva dei requisiti. Il Ministero precisa, inoltre, che una volta terminata la percezione del Reddito di Cittadinanza, la ricezione dell’Assegno di Inclusione non avviene automaticamente, ma è necessario inviare una nuova richiesta tramite il sito dell’INPS.
A seguire, forniamo alcune informazioni utili per ottenere l’aiuto economico a partire da gennaio.
Cos’è e come funziona l’Assegno di Inclusione
Nel frattempo, è importante sottolineare che, conformemente a quanto stabilito dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, l’Assegno di Inclusione rappresenta una misura finalizzata a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce più vulnerabili attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive del lavoro. Questo sostegno economico è destinato ai nuclei familiari che includono almeno un membro con disabilità, un minore, un individuo di età superiore ai 60 anni o in condizioni di svantaggio.
L’assegno viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica, nota come Carta di Inclusione o Adi, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Tuttavia, è prevista una sospensione di un mese prima di poter accedere a ulteriori periodi di 12 mesi, con un intervallo di un mese tra di essi.
I requisiti
L’Adi può essere richiesto da uno dei componenti della famiglia a garanzia della necessità dell’intero nucleo, che però deve rispettare dei requisiti:
– deve essere cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– in alternativa, cittadino di un altro Paese dell’Ue o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
– titolare dello status di protezione internazionale.
Se uno di questi è rispettato, ci sono poi le condizioni economiche:
– il nucleo familiare deve avere un valore Isee, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
– un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui;
– un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero diverso dalla casa di abitazione di valore (ai fini dell’Imu non superiore a 150 mila euro) non superiore a 30 mila euro;
– un patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc) non superiore a:
6 mila euro per i nuclei composti da un solo componente;
8 mila euro per quelli con due componenti;
10 mila euro per quelli da tre o più componenti (soglia aumentata di mille euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
– 5 mila euro per ogni componente con disabilità;
– 7.500 euro per ognuno in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
La scala di equivalenza
Esiste inoltre la scala di equivalenza che, nell’ambito della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), stabilisce il valore attribuito alle persone presenti nel nucleo familiare. Il parametro di base è fissato a 1 per il nucleo familiare e può essere incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
Non vengono inclusi nella scala di equivalenza i componenti durante il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, per periodi pari o superiori a 2 mesi, se consecutivi, o pari o superiori a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche se non consecutivi.
Come richiederlo e fare domanda per L’ADI
La procedura di presentazione della domanda è agevole e può essere completata in modo telematico tramite il sito dell’INPS utilizzando SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). È fondamentale sottolineare che la richiesta viene accettata e presa in considerazione soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie. Tale verifica avviene mediante la sottoscrizione del PAD, un accordo formale stipulato attraverso il nuovo portale nazionale per la ricerca del lavoro, Siisl (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Nel contesto del PAD, il richiedente si impegna a fornire informazioni essenziali per l’attivazione del programma SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro). Questo impegno è cruciale in quanto sottolinea la volontà del richiedente di partecipare attivamente al dialogo con i Centri per l’Impiego per la ricerca attiva del lavoro. La mancata sottoscrizione del PAD può comportare la sospensione del sussidio.
In alternativa, la domanda può essere presentata in forma cartacea presso gli istituti di patronato e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Tuttavia, è importante notare che questa opzione sarà disponibile solo fino al primo gennaio 2024, e la mancata conformità a questa scadenza potrebbe comportare la sospensione dell’erogazione dell’ADI nel mese di gennaio.
Gli importi
L’importo dell’Assegno di Inclusione (ADI) consiste in un’ integrazione del reddito familiare fino a un massimo di 6.000 euro annui, e può arrivare a 7.560 euro annui nel caso in cui tutti i membri del nucleo familiare abbiano un’età pari o superiore a 67 anni o siano in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. Questa somma è moltiplicata per il relativo parametro della scala di equivalenza.
A questo importo base può essere aggiunto un contributo per l’affitto dell’abitazione in cui risiede il nucleo familiare, pari all’importo del canone annuo previsto nel contratto di locazione (registrato regolarmente), fino a un massimo di 3.360 euro annui. Nel caso in cui tutti i membri del nucleo familiare abbiano un’età pari o superiore a 67 anni o siano in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, il contributo massimo per l’affitto è di 1.800 euro annui. Il valore minimo del contributo per l’affitto è invece di 480 euro annui.
Per maggiori informazioni raggiungere il sito ufficiale dell’INPS.
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