Le somme dovute anche da chi ha lasciato la casa. Possibile accordo per la riduzione o sospensione del canone
l Coronavirus sta avendo un forte impatto sulla vita di tutti. Anche su quella degli studenti, che si sono visti chiudere le università dal 4 marzo, prima ancora del lockdown avvenuto tra l’8 e il 9 marzo, e appesantito da una serie di misure successive in vigore da domenica 22 marzo, che hanno portato un’ulteriore stretta e il fermo delle attività produttive ritenute non necessarie.
Lezioni universitarie solo on line e studenti fuori sede che nelle scorse settimane sono tornati a casa. Come regolarsi in queste situazioni con il pagamento dell’affitto? Sono dovute le spese per i consumi? E si può dare disdetta a causa del coronavirus oppure si devono pagare i mesi di preavviso? Sulla questione degli affitti per studenti fuori sede al momento non ci sono stati interventi da parte del governo, nonostante le richieste venute dalle organizzazioni che tutelano gli inquilini, mentre Confedilizia ha chiesto lo stop alle tasse sugli affitti non riscossi.
Ecco allora cosa fare per ridurre al minimo le perdite economiche sia degli inquilini che dei proprietari.
Ma un punto interrogativo ancora più grosso pesa come un macigno sulla testa degli studenti fuori sede, i quali si trovano costretti a vivere una situazione paradossale: per fronteggiare l’emergenza COVID19, sono rientrati nel luogo di residenza, lasciando vuote le case prese in affitto. I padroni di casa però pretendono il regolare pagamento delle mensilità, e allo stesso tempo si continuano a ricevere bollette di luce, acqua, gas e Tari.
Come va affrontata la questione? In questo scenario apocalittico, da un punto di vista contrattuale l’affitto è assolutamente dovuto e ciò complica ulteriormente le cose, considerando che in un periodo come questo il lavoro è fermo, e anche i genitori potrebbero non lavorare e quindi non guadagnare.
Il contratto per studenti universitari fuori sede è regolamentato dalla legge 431/1998 sugli affitti per uso abitativo. Le norme sono contenute nell’art. 4-bis, gli importi sono fissati a livello locale in base al canone concordato ed è previsto un modello standard. La durata di questi contratti va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi. E’ prevista anche una cauzione massima di tre mesi. I contratti possono essere intestati allo studente o a uno dei genitori. Come per tutti i contratti di locazione è obbligatorio per l’inquilino pagare le spese condominiali ordinarie e tutte le utenze, ed è possibile sia il rimborso del consumo effettivo, sia l’indicazione di una quota fissa a forfait che fa parte integrante del canone. Prevista infine la possibilità di disdetta anticipata con un preavviso massimo di tre mesi
Cosa deve pagare chi lasciato l’appartamento
Chi ha lasciato l’appartamento è dunque tenuto a pagare sia canone vero che le spese per i consumi, anche se a forfait. Cosa accade invece se l’affitto non si paga e basta? Il contratto prevede la messa in mora dell’inquilino a fronte del mancato pagamento anche di un solo mese. Questo comporta che il proprietario può disdire il contratto, ma ovviamente non potrà attivare nessun’altra azione nei confronti dell’inquilino nel caso in cui intenda lasciare l’immobile. Potrà eventualmente trattenere la cauzione come rimborso del mancato preavviso di disdetta, a fronte di un accordo scritto anche per mail. D’altra parte la legge prevede la possibilità di dare disdetta anticipata salvo preavviso, e di certo nessun proprietario ha interesse a tenere in piedi il contratto con un inquilino che se ne vuole andare
Gli accordi con il proprietario
Al momento la soluzione migliore, quindi, è sicuramente quella di contattare il proprietario, facendo presente le oggettive difficoltà nel pagamento, ma essendo anche chiari sulla volontà di proseguire o meno nella locazione. Vista la difficoltà ad ipotizzare un termine definitivo per la ripresa a regime delle lezioni, come pure per la ripresa degli spostamenti, potrebbe infatti esserci anche interesse a concludere l’anno accademico a distanza, e quindi dare disdetta anticipata per i restanti mesi.
La registrazione del nuovo canone
Se ci si accorda per un nuovo canone ridotto il proprietario è tenuto alla registrazione dell’accordo con il Modello 69. Non sono dovute imposte. Occorre allegare l’accordo raggiunto con l’inquilino. La registrazione va fatta obbligatoriamente allo stesso sportello presso il quale era stato originariamente registra il contratto. Comunicazione obbligatoria alle Entrate anche in caso di disdetta anticipata per evitare di pagare le tasse sui canoni non riscossi. In questo caso è possibile presentare il modello RLI on line.
La mossa del Governo
Il Governo si è mosso con il decreto Cura Italia, il DL 18/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, volto a sostenere l’impatto economico della crisi epidemica stanziando 25 miliardi di euro per famiglie e aziende. Esso si articola in 4 sezioni, dedicate rispettivamente alla sanità e alla protezione civile, ai lavoratori e alle aziende, alla liquidità delle famiglie e delle imprese, e alla fiscalità.
Ma leggendo il decreto punto per punto non emergono misure e provvedimenti pensati per gli studenti, i quali si trovano a vivere una situazione di disagio evidente, costretti a pagare i salati conti di affitti e utenze per una casa che, chissà per quanto tempo ancora, non potranno utilizzare.