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Cassazione: Università non può pubblicare generalità degli specializzandi


L’Università non può pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, informazioni sui propri studenti e specializzandi inerenti dati personali, quali generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva. A dirlo in modo chiaro è la Cassazione.

Trasparenza da un lato, diritto alla privacy dall’altro. I soliti due pesi posti sulla bilancia, questa volta, vanno a favore del diritto dei singoli.

«La divulgazione delle informazioni personali dei ricorrenti – si legge sulla sentenza riportata dal quotidiano giuridico Studio Cataldi nell’articolo di Licia Albertazzi – risultava sproporzionata rispetto alle finalità proprie del trattamento, esponendo gli stessi al rischio di furto d’identità».

Non è tardata a mancare la replica dell’Ateneo di Roma contro la decisione della Corte secondo cui «i dati in questione sarebbero comunque raggiungibili mediante consultazione di pubblici registri».

Prontamente respinta dalla Cassazione con un principio di diritto: la circostanza che «per gli enti pubblici, in determinati casi (come in quello di specie), non sia necessario acquisire il consenso dell’interessato per il trattamento dei suoi dati non esclude che il trattamento debba comunque essere effettuato in modo lecito e corretto, nel rispetto del principio di proporzionalità o non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità proprie».

Il bilanciamento tra diverse esigenze, ossia quella del privato alla privacy e quella della pubblica amministrazione alla trasparenza della propria azione, è effettuato dal giudice del merito che, nell’individuare e nel motivare i criteri adottati (circostanza verificatasi nel caso di specie) decide appunto in merito alla proporzionalità dell’intervento.

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