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Ecco il nuovo DPCM di Conte. Tutte le misure anti Covid-19 previste fino al 7 settembre


Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato questa mattina il nuovo DPCM con le misure per il contrasto al coronavirus

Le disposizioni, si legge nel provvedimento, «si applicano dalla data del 9 agosto in sostituzione di quelle del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre 2020».

Come ha spiegato il premier Conte nella conferenza stampa di ieri sera a palazzo Chigi, «nel nuovo Dpcm ci sarà la proroga sino al 7 settembre delle misure precauzionali minime» per contrastare il diffondersi del Covid-19. «Rimane il distanziamento e l’obbligo delle mascherine. Sono regole minime».

Nel testo del Dpcm firmato questa mattina dal presidente del Consiglio, si legge: «Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020».

La proroga delle misure precauzionali è necessaria, si legge ancora nel testo del nuovo Dpcm, «considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea».

Tra le misure di prevenzione che vengono prorogate fino al 7 settembre c’è «l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti».

Inoltre, «è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile». Prorogata anche la misura che prevede che «i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 ) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante».

Il nuovo Dpcm prevede poi che «a decorrere dal 1 settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento».

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