Esame di Stato, ecco criteri e modalità di scelta dei commissari interni
La Ministra Azzolina ha firmato l’ordinanza relativa agli esami di Stato. Innanzitutto, il decreto ricorda che la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.Il dirigente scolastico dell’istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell’istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell’allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI.
I criteri con cui tutto ciò avviene sono i seguenti:
– ciascuna classe terminale, statale o paritaria – ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio – confluisce in una sola commissione;
– l’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;
– l’abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi;
– l’abbinamento deve essere effettuato nell’ordine:
1) tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
2) tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;
3) tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l’abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della/e disciplina/e oggetto di seconda prova scritta, già individuata dal d.m. n. 28 del 2020;
4) qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali);
5) in via residuale, tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l’abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.
Per quanto riguarda le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell’allegato.
Per quest’anno scolastico ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.
Il dirigente scolastico o coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.
Ma quali sono i criteri adottati dal consiglio di classe per scegliere i commissari? L’ordinanza riporta che tali criteri sono:
– i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le scuole, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, “non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010”;
– i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
– il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
– per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
– i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
– è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
Infine, l’ordinanza ricorda che nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.