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Green Pass per viaggiare: perplessità e dubbi degli esperti


Il Green Pass per spostarsi tra regioni italiane è ormai realtà, e questi sono i dubbi degli esperti.

Col nuovo Decreto Legge, in vigore da ieri 26 aprile, l’Italia cerca di rialzarsi e di avviare una nuova stagione di riapertura e rinascita. Non solo per anto riguarda le riaperture, ma anche per quanto ha a che fare con gli spostamenti tra regioni. Il nuovo decreto infatti istituisce il cossidetto Green Pass o Certificato Verde. Gli italiani potranno muoversi di nuovo lioberamente tra i territori che sono di colore giallo. Mentre per spostarti in quelli in rosso e arancione è concesso farlo per motivi di turismo solo con il Green Pass (o Certificato Verde).

Leggi anche: Covid, come funziona il Green Pass e da quando sarà disponibile

Oggi, invece, vogliamo parlarvi di un’altra questione spinosa: i diversi dubbi che ci sono in riferimento a questo nuovo sistema che l’Italia ha, di fatto, già implementato.

Come funziona il green pass per spostarsi

Per ottenere il Green Pass bisogna o aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 o essere guariti dall’infezione data dal virus oppure essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido. Nel primo e nel secondo caso il pass ha una validità di 6 mesi, mentre nella terza situazione è valido per sole 48 ore dal momento stesso del test. Qualora in questo arco di tempo si contraesse il virus, la validità del pass verrebbe ovviamente meno.

Infine, è bene sapere che il Certificato Verde è rilasciato, su richiesta dell’interessato, dalle autorità sanitarie/farmacie che hanno effettuato la vaccinazione o il tampone, dalla struttura clinica o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta da cui si è stati in cura e che ne attesta la guarigione.

Pass con il tampone: molti dubbi per gli esperti

Molti esperti però hanno espresso perplessità sul certificato verde. E non sono del tutto favorevoli a questo sistema di spostamento nel territorio italiano ad alto rischio. In particolare, non lo sono a proposito del pass a seguito di un tampone. Il motivo è piuttosto semplice: il test antigenico rapido e quello molecolare riportano i risultati relativi alla condizione della persona nell’esatto momento in cui il materiale biologico viene prelevato. È chiaro, però, che non è possibile sapere cosa accadrà nelle 48 ore successive al tampone. Infatti, la persona potrebbe essere già entrata in contatto col virus nel momento del test, ma non risultare positiva per via di una bassa carica virale o potrebbe essere contagiata nelle ore successive al tampone stesso.

I dubbi sulla questione vaccinale

Altrettante perplessità nascono anche per chi ha completato il ciclo vaccinale. Come sappiamo, infatti, essere stati vaccinati non è una garanzia di sicurezza assoluta poiché i vaccini non proteggono al 100% dalle forme sintomatiche e c’è la possibilità che un vaccinato asintomatico contribuisca (involontariamente e inconsapevolmente) a far viaggiare il virus. Per questi motivi, pur riconoscendo la necessità di trovare sistemi che consentano una maggiore libertà di movimento e di ripresa delle attività economiche, gli esperti mettono in guardia su un possibile aumento dei contagi.

E la privacy?

Altri dubbi nascono relativamente alla protezione dei dati personali. Il Garante della privacy si è espresso contro il Green Pass: a quanto pare, implicherebbe la violazione sei articoli del GDPR General Data Protection Regulation), il regolamento europeo deputato alla protezione dei dati personali.

Tra le questioni poco chiare c’è la proporzionalità dei dati trattati. In fondo, senza avere informazioni specifiche sul tipo di trattamento effettuato, sarebbe sufficiente sapere in quale delle tre condizioni definite rientri una persona, senza fare perciò riferimento a quale nello specifico.

Inoltre, è importante circoscrivere i soggetti che avranno accesso ai dati. Questo vuol dire che diventa necessario capire cosa succede nel momento dell’utilizzo dei dati stessi, ma anche come funzionerà la fase di controllo dello strumento. Senza dimenticare, chiaramente, che la struttura burocratica di gestione dei dati tra i diversi sistemi regionali rende tutto ancor più macchinoso. In poche parole, diventa fondamentale che le infrastrutture sanitarie delle regioni comunichino chiaramente tra loro, ma anche che ci sia una condivisione dei dati efficiente.

Alcune perplessità nascono anche per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati che, teoricamente, dovrebbero essere fissati per la fine dell’emergenza. Oppure, nel caso di un tampone antigenico o molecolare negativo, essere cancellati allo scadere delle 48 ore.

La sicurezza

Un altro elemento da non sottovalutare è la sicurezza del sistema. La struttura informatica del sistema deve essere situata in Italia, al fine di evitare il rischio di trasferimento dei dati all’estero. Su tale argomento – e per il momento- sul Decreto Legge si legge solo che sono state stabilite le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni e la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile che consentirà di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse informazioni.

Il Green Pass è discriminatorio?

Molti, inoltre, hanno fatto notare come il Green Pass possa diventare uno strumento discriminatorio. Del resto, rimane molto complicato non sentirsi “esclusi” da questo tipo di sistema. Questo, infatti, inevitabilmente dividerà i cittadini in chi si potrà spostare quasi liberamente e senza troppi adempimenti e chi no non lo potrà fare in completa libertà. I giovani in salute, per esempio, che non si sono ammalati e per i quali non è ancora arrivato il turno della vaccinazione, potrebbero essere costretti a eseguire test ogni due giorni per potersi spostare all’interno del loro stesso Paese. Senza dimenticare il problema legato al costo dei tamponi.

Massima importanza e attenzione va data alla possibile contraffazione del certificato. Per falsificazione c’è il rischio, infatti, di finire in carcere: il comma 2 dell’articolo 13 prevede che per tutti i reati di falso che hanno a oggetto la certificazione verde Covid-19, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 del codice penale, anche se relativi ai documento.

Insomma, i nodi da sciogliere relativamente all’introduzione del Certificato Verde per spostarsi tra regioni italiane sono ancora tanti. Anche perché, al momento, non è indicato nel Decreto Legge qualcosa che possa far davvero chiarezza su tale tema.

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A proposito dell'autore

Da 13 anni laureata in comunicazione e tecnica pubblicitaria. Dopo aver fatto diverse esperienze all’estero, ha deciso di fermarsi nella sua terra siciliana, collezionando anni di esperienza nel campo degli eventi e dell’organizzazione congressuale. Da pochissimo ha fondato una sua agenzia di eventi e comunicazione, la Mapi. E’ appassionata di moda, cinema e spettacolo. Ha un debole per le giuste cause e per i Mulini a vento. Il suo sogno? Coltivare e mantenere vivo l’entusiasmo per la vita e per ogni sua piccola forma e manifestazione. Da 13 anni sono laureata in comunicazione e tecnica pubblicitaria. Dopo aver fatto diverse esperienze all’estero, ho deciso di fermarmi nella mia terra siciliana, collezionando anni di esperienza nel campo degli eventi e dell’organizzazione congressuale. Da pochissimo ho fondato una mia agenzia di eventi e comunicazione, la Mapi. Sono appassionata di moda, cinema e spettacolo. Ho un debole per le giuste cause e per i mulini a vento. Il mio sogno? Coltivare e mantenere vivo l’entusiasmo per la vita e per ogni sua piccola forma e manifestazione.