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INPS. Indennità per il mese di maggio 2020. Le ultime novità


Indennità COVID19: arrivano le indicazioni dell’INPS per liberi professionisti, lavoratori somministrati, stagionali e lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

​Con la Circolare n. 80 del 6 luglio 2020, dopo aver riepilogato i beneficiari dell’indennità di cui all’art. 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, l’INPS precisa che coloro che non hanno percepito l’indennità a marzo e aprile 2020 – ovvero i nuovi richiedenti – possono presentare domanda tramite il servizio dedicato, in presenza delle condizioni richieste.

Il documento dell’Istituto illustra i requisiti e le modalità per ottenere le indennità che spettano ai lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, ai liberi professionisti, ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, viene riportata la tabella con i codici ATECO che indicano le attività economiche riconducibili ai settori per i quali può essere concessa l’indennità.

Infine, la Circolare specifica le condizioni di incompatibilità tra queste indennità e altre prestazioni previdenziali (come, per esempio, Reddito di emergenza e pensioni dirette), di cumulabilità con l’assegno ordinario di invalidità e l’integrazione del sussidio per titolari di Reddito di cittadinanza.

OGGETTO:Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia), recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  Indennità per il mese di maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

INDICE

1. Indennità ai liberi professionisti per il mese di maggio 2020

2. Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020

3. Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione

4. Indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

5. Presentazione della domanda per le prestazioni di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020

6. Finanziamento e monitoraggio

7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

8. Strumenti di tutela

9. Istruzioni contabili

1. Indennità ai liberi professionisti per il mese di maggio 2020

L’articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), al comma 2 prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto.

In particolare, la richiamata disposizione individua quali destinatari dell’indennità in argomento i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla predetta data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.

Per la verifica del requisito reddituale l’INPS – secondo la previsione di cui al citato articolo 84, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 – comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate che a sua volta provvede a comunicare all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.  

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

2. Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020

Il successivo comma 3 del citato articolo 84 del decreto Rilancio Italia prevede altresì, per il mese di maggio 2020, un’indennità pari a 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3. Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione

Il richiamato articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si precisa che l’indennità in argomento per i mesi di aprile e maggio 2020 è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate. A tale ultimo riguardo si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, le richiamate disposizioni normative prevedono, quali requisiti di accesso all’indennità per le due mensilità di aprile e maggio 2020, che alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia, i suddetti lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)

 TURISMO
CSC 70501Alberghi (ATECO 55.10.00):

a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):

a.  inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

a.  fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;

b.  cottage senza servizi di pulizia.
CSC50102Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC70501Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):

a.  fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):

a.  case dello studente;
b.  pensionati per studenti e lavoratori;
c.   altre infrastrutture n.c.a.
CSC7050270709Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

a  attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;

b.  attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

a.  furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;

b.  preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

a.  ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC7050270709Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

bar;pub;birrerie;caffetterie;enoteche.
CSC4160170503Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 705044040540407Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
70504Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC 70401Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

a.   attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;

b.  attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

a.  attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC4040470705Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):

preparazione di pasti da portar via “take-away”;attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):

altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;attività di promozione turistica.
 STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
CSC 70708Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO sopra riportate.

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale allegazione della documentazione probatoria utile alla revisione d’ufficio dell’esito stesso. Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali competenti per residenza del lavoratore.

In particolare, il lavoratore dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate e quindi sarà utile l’allegazione del contratto o della lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento, o in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, società di somministrazione, dello svolgimento di questa attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

4. Indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Il medesimo comma 6 del richiamato articolo 84 del decreto Rilancio Italia prevede altresì che alla categoria di lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio, la richiamata disposizione normativa prevede altresì che detti lavoratori – alla predetta data del 19 maggio 2020 – non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano inoltre titolari di indennità NASpI.

5. Presentazione della domanda per le prestazioni di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020

I liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici come individuati al precedente paragrafo 1, ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020 – in ragione dei particolari requisiti reddituali introdotti dal comma 2 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 – devono presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I collaboratori coordinati e continuativi che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 27 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di maggio 2020. Per tali beneficiari, l’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, di cui al comma 3 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei “nuovi” requisiti legislativamente previsti dal citato comma 3 dell’articolo 84 – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Qualora i collaboratori coordinati e continuativi di cui sopra non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 84, comma 3, per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19, di cui all’articolo 29 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di maggio 2020. Per tali beneficiari, l’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, di cui al comma 6 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei “nuovi” requisiti legislativamente previsti dal citato comma 6 dell’articolo 84 – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Qualora i lavoratori stagionali di cui sopra non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 84, comma 6, per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai fini della fruizione delle indennità Covid-19 per i mesi di aprile e maggio 2020, di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, devono presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

Fermo restando quanto sopra, per quanto concerne l’erogazione delle indennità di cui al citato articolo 84, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Rilancio Italia, si precisa quanto segue in ordine alla modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle predette indennità.

Stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

Le tipologie di indennità Covid-19 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.

6. Finanziamento e monitoraggio

L’articolo 84, comma 12, del decreto Rilancio Italia prevede che tutte le indennità di cui al medesimo articolo 84 – ivi comprese quelle di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 sopra richiamate – sono erogate dall’INPS, previa domanda (ove prevista in base a quanto specificato nel precedente paragrafo 5), nel limite di spesa di 3.840,8 milioni di euro per il 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

7. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Ai sensi dell’articolo 86 del D.L. n. 34 del 2020, le indennità di cui al citato articolo 84 del medesimo decreto-legge non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020 in argomento, con le indennità di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 98 del D.L. n. 34 del 2020 e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui all’articolo 78 del D.L. n. 34 del 2020.

Ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del decreto Rilancio Italia le indennità di cui all’articolo 84 in argomento sono incompatibili con il Reddito di Emergenza di cui al medesimo articolo 82.

Ai sensi del medesimo articolo 86 del decreto Rilancio Italia, le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si precisa che le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge  n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).

Il D.L. n. 34 del 2020, all’articolo 84, comma 13, prevede, invece, che ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del medesimo articolo 84 – quindi i beneficiari delle relative indennità – appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai suddetti commi dell’articolo 84, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta per ciascuna mensilità.

Le indennità di cui ai sopra richiamati commi dell’articolo 84 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.

In ragione della richiamata disposizione normativa, ai beneficiari delle indennità di cui ai predetti commi dell’articolo 84, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati ed inferiore a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 600 euro per il mese di aprile 2020 per i lavoratori somministrati e fino all’ammontare di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 per tutte le categorie di cui sopra.

Le indennità di cui al richiamato articolo 84, commi 2 e 3, del decreto Rilancio Italia sono altresì compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

Le indennità di cui al richiamato articolo 84, commi 5 e 6 non sono compatibili con la NASpI.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 84, commi 2, 3, 5 e 6, sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

8. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità Covid-19, di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia – avverso i suddetti provvedimenti – proporre azione giudiziaria.

9. Istruzioni contabili

Gli oneri per le indennità previste dall’articolo 84, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “Pagamenti accentrati”, secondo i consueti schemi di contabilizzazione.

Per il pagamento dell’indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 84, commi 2 e 3, del decreto Rilancio Italia, si utilizzerà il conto in uso GAU30252, a cui verrà adeguata la denominazione con i riferimenti normativi.

Per il pagamento dell’indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, si istituisce il conto:

GAU30257 – Indennità a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività sono colpite dall’emergenza COVID-19 – art. 84 commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per il pagamento dell’indennità per il mese di maggio 2020 ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 84, si utilizzerà il conto in uso GAU30254, a cui verrà adeguata la denominazione.

I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto già esistente GAU10250.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Struttura territoriale interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3218” opportunamente ridenominato.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si utilizzerà il conto già esistente e variato nella denominazione:

GAU24252 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – art. 27 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84 commi 2 e 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

il conto di nuova istituzione:

GAU24257 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività sono colpite dall’emergenza COVID-19 – art. 84 commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

e il conto in uso, opportunamente ridenominato:

GAU24254 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai sensi dell’art. 29 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84 commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “1170”, che sarà adeguato nella denominazione.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).    

Allegato N.1

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