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Monopattini e bici elettriche: obbligo di assicurazione, ecco le novità


Scatta l’obbligo di assicurazione per monopattini e bici elettriche, ecco cosa c’è da sapere e la scadenza.

Monopattino
Monopattino- fonte: web

Il Consiglio dei Ministri ha dato un’approvazione preliminare, su suggerimento del Ministero delle Imprese, al progetto di decreto legislativo volto a recepire una direttiva europea concernente la Responsabilità Civile Auto. Tale informazione è stata comunicata tramite un comunicato del Ministero dell’Innovazione e della Tecnologia, nel quale si specifica che è stato introdotto un requisito particolare per i veicoli leggeri elettrici, inclusi i monopattini.

Cosa cambia per i monopattini

Il decreto, si precisa, introduce una serie di alterazioni al Codice della strada e al Codice delle assicurazioni private sulla base di una rinnovata concezione di veicolo, delineando le situazioni in cui è richiesta l’assicurazione obbligatoria.

Quando scatta l’obbligo

Il provvedimento dovrà ora essere sottoposto all’analisi dei membri delle Camere Legislaive e delle rispettive Commissioni Trasporti. Tuttavia, quale sia il termine finale? La scadenza da rispettare è il 23 dicembre 2023, come richiesto dalla direttiva europea di riferimento.

Il preventivatore, cos’è

Al fine di incrementare la trasparenza, questo provvedimento potenzia l’efficacia dello strumento noto come “preventivatore“, il quale offre ai consumatori la possibilità di confrontare gratuitamente i costi , le tariffe e le clausole contrattuali proposte dalle diverse compagnie di assicurazione.

Per quanto concerne l’obbligatorietà dell’assicurazione, questa viene estesa ai veicoli indipendentemente dal tipo di superficie su cui vengono utilizzati, dalla loro condizione di movimento o stazionamento, e dalla loro operatività in zone soggette a limitazioni d’accesso (ad esempio, mezzi che trasportano passeggeri dagli imbarchi agli aeromobili negli aeroporti).

Chi è esentato dall’obbligo assicurativo

All’interno del decreto sono incluse anche alcune eccezioni. In particolare, viene esentato dall’obbligo di copertura assicurativa il caso dei veicoli che non sono idonei all’uso come mezzi di trasporto; dei veicoli che sono stati ritirati dalla circolazione (destinati alla demolizione o soggetti a fermo amministrativo, confisca o sequestro); e dei veicoli che vengono volontariamente sospesi dalla circolazione (ad esempio, per utilizzi stagionali). L’innovazione risiede nella possibilità di sospensione volontaria dell’assicurazione da parte dell’assicurato. Questo aspetto stabilisce un’opzione che fino ad ora era affidata alla discrezione dell’azienda assicuratrice.

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