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Quarantena, il nuovo decreto del Governo: LE NOVITÀ SU ISOLAMENTO E MASCHERINE


È stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Niente quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al 5/o giorno.

Per tali soggetti vaccinati o guariti è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. La circolare ‘Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)’ specifica che per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento pu essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.


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I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron “suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave”. Lo sottolinea il ministero della Salute nella circolare ‘Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)’. Per tali ragioni, afferma il ministero, “è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose booster”.

ESTENSIONE SUPER GREEN PASS (solo da vaccinazione o guarigione) DAL 10/01/2022 PER L’ACCESSO AI SEGUENTI SERVIZI/ATTIVITÀ :

🏩 alberghi e altre strutture recettive

🎤 sagre e fiere, convegni e congressi

💍feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

🚌 Mezzi di trasporto di linea

⛷impianti di risalita con finalita’ turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici

🍝 servizi di ristorazione all’aperto

🏊‍♂️ piscine, centri natatori

⚽️ sport di squadra e di contatto

💆‍♂️ centri benessere per le attivita’ all’aperto

🃏centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attivita’ all’aperto.

🏟 In zona bianca negli stadi/palazzetti la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

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