Il Covid rende immuni dalla bocciatura? La risposta data dal ministero dell’Istruzione sembra non avere convinto appieno il mondo della scuola italiana: “Bisogna tenere in debito conto le difficoltà incontrate dagli alunni a causa della pandemia e della Dad che ha costretto a casa, per lunghi mesi, soprattutto i ragazzi più grandi”. Quindi, se è vero che non è stata confermata l’eccezione introdotta l’anno scorso quando, a causa dell’improvviso lockdown a marzo, si era proceduto a un sostanziale ‘tutti ammessi’ a giugno, una leggera dispensa per gli studenti italiani sembra quindi rimanere.
Nella circolare inviata agli istituti con alcune indicazioni operative per gli scrutini, il ministero puntualizza che il consiglio di classe procederà alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, a prescindere da quali fossero i programmi iniziali. Le scuole, inoltre, potranno stabilire – per casi eccezionali e motivandole – straordinarie deroghe riguardo al rispetto del requisito di frequenza. In particolare, chi frequenta licei, istituti tecnici o professionali, per essere ammesso alla classe successiva senza ulteriori incombenze (recupero degli apprendimenti, ecc.) dovrà innanzitutto avere un voto di condotta non inferiore a sei. Dopodiché isognerà avere una votazione ‘sufficiente’ (non inferiore a sei decimi) anche in tutte le discipline previste dal piano di studi, compresa l’Educazione civica.
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Infatti, un voto insufficiente anche solo in educazione civica, comporterà la sospensione del giudizio e la necessità di superare una prova d’esame per ciascuna materia in cui si sono registrate lacune. Accertamenti da svolgere prima dell’inizio scolastico e che, se non superati, determinano la conferma della bocciatura. Alle scuole medie, invece, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe potrà deliberare, ma solo con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva. La valutazione sul comportamento sarà espressa con un giudizio sintetico. Con i Consigli di classe che, anche qui, potranno stabilire, per casi straordinari, delle deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
Gli alunni delle scuole elementari, infine, sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola media “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. I docenti dunque “possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.