Gli aggiornamenti sul superbonus 110% con le novità inserite all’interno della legge di bilancio 2021. Dall’Agenzia delle Entrate una nuova guida per guidare i contribuenti verso la fruizione del nuovo beneficio di legge.
Si parte dalle spese ammesse che, come indicato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 5 febbraio 2021. Includono ora tra gli interventi trainati anche i lavori di rimozione delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di soggetti di età superiore a 65 anni.
Sempre in merito agli interventi trainati, trovano spazio i limiti di spesa previsti per le colonnine di ricarica.
Via libera inoltre ai lavori effettuati su edifici composti. Da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario e in comproprietà.
Superbonus le novità
La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020)
Ha disposto la proroga del superbonus del 110% fino al 30 giugno 2022, misura per la quale è determinante l’approvazione da parte della Commissione Europea.
Nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate (PDF) viene dato risalto al nuovo termine mobile per la conclusione dei lavori. In determinate situazioni, il superbonus del 110% si applica per i lavori conclusi fino al 31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023.
Nello specifico, per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, nonché per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Superbonus 110% | Proroga scadenza |
---|---|
Per la generalità dei contribuenti | 30 giugno 2022 |
IACP (istituti autonomi case popolari) | 31 dicembre 2022 |
Per i lavori in condomini o in edifici di unico proprietario o comproprietari (max 4 unità immobiliari), se al 30 giugno 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo | 31 dicembre 2022 |
IACP, se al 31 dicembre 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo | 30 giugno 2023 |
Superbonus, dalle barriere architettoniche all’unico proprietario
Le novità della Legge di Bilancio 2021 vanno ben oltre la proroga del superbonus del 110%.
La detrazione per i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico apre anche alla rimozione delle barriere architettoniche, che diventa uno dei lavori trainati “assorbiti” dai lavori trainanti.
Il superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).
Si tratta, in particolare, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Rientrano tra i lavori di rimozione delle barriere architettoniche ammessi al superbonus del 110% anche quelli effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Si segnala tuttavia che per tale categoria di lavori, resta preclusa la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Sempre per effetto delle novità in vigore dal 1° gennaio 2021, possono accedere al superbonus del 110% le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Superbonus colonnine di ricarica
Si segnala inoltre che, come riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 110% per l’installazione di colonnine di ricarica è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa (da intendersi per ciascun contribuente):
- 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.
Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro.
Fonte Agenzia delle Entrate
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