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Titolo di studio, dipende dall’ordinamento universitario


Conoscere l’ordinamento universitario a cui appartiene il proprio titolo di studio è importante per diversi scopi.

Uno che sta a cuore a molti è la partecipazione ai concorsi pubblici. Tra i requisiti di ammissione specificati nei vari bandi, infatti, il titolo di accesso è decisamente tra quelli fondamentali. Poiché non tutte quelle che chiamiamo “lauree” sono uguali e danno accesso a tutti i concorsi, diventa fondamentale essere in grado di distinguere tra i vari casi.

Il rischio, altrimenti, è quello di commettere errori nella compilazione della domanda di partecipazione ed essere esclusi dalle selezioni. O magari di non presentare affatto la domanda stessa, perché si crede erroneamente di non essere in possesso del titolo di studio richiesto.

In questo articolo spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sull’ordinamento universitario, approfondendo i seguenti punti:

  • Cos’è l’ordinamento universitario?
  • Chi gestisce l’Università?
  • La riforma del 1999 e il cambiamento dell’ordinamento universitario
  • Laurea nuovo ordinamento 3+2 (D.M. 509/99)
  • Laurea ordinamento D.M. 270/04
  • Che differenza c’è tra laurea e laurea magistrale?

Cos’è l’ordinamento universitario?

L’ordinamento universitario è il sistema di riferimento che definisce l’articolazione dei percorsi di studio e permette di stabilire il valore dei titoli che si conseguono completandoli.

In Italia esso ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Per questo motivo, non tutti i titoli che genericamente chiamiamo lauree hanno lo stesso valore.

Il termine “laurea” può, infatti, riferirsi a diplomi di laurea, lauree triennali, lauree specialistiche, lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico. A seconda delle norme in vigore durante il vostro ciclo di studi, la denominazione del vostro titolo cambia e anche le posizioni lavorative a cui dà accesso variano di conseguenza.

Nel corso degli ultimi vent’anni si sono susseguite diverse riforme, che hanno reso più difficile distinguere il valore di titoli di studio conseguiti in epoche differenti. Di pari passo anche le denominazioni sono aumentate e a volte può essere difficile orientarsi. Cerchiamo, dunque, di capire qualcosa in più sulla differenza tra un ordinamento universitario e un altro.

Chi gestisce l’Università?

In Italia esiste un ministero apposito che gestisce l’Università dal quale dipende anche l’ordinamento universitario. Tutti gli atenei pubblici e privati legalmente riconosciuti debbono attenersi a questo sistema di riferimento affinché i titoli conferiti siano considerati validi.

E non solo. Esso garantisce anche che, a prescindere dall’ateneo di conseguimento, i titoli ottenuti durante la vigenza di un determinato ordinamento abbiano lo stesso peso dal punto di vista giuridico e permettano di accedere ai medesimi ruoli nella Pubblica amministrazione o nelle professioni regolamentate.

In parole povere, non importa dove vi siete laureati: lauree dello stesso livello appartenenti allo stesso ordinamento universitario hanno il medesimo valore legale.

La riforma del 1999 e il cambiamento dell’ordinamento universitario

Un primo significativo cambiamento dell’ordinamento universitario è avvenuto con la riforma del 1999 (D.M. 509/99).

In precedenza i cicli di studio universitari in Italia duravano dai quattro ai sei anni, a seconda della disciplina. Con l’entrata in vigore della riforma del 1999, invece, l’istruzione terziaria è stata letteralmente rivoluzionata. Dal ciclo unico, infatti, si è passati a un’articolazione su più livelli.

I vecchi percorsi di studio sono stati sostituiti da lauree di primo livello, di durata triennale, e di secondo livello, di durata biennale.

Si è così passati all’ordinamento universitario noto come 3+2, mentre per il sistema precedente si è iniziata a usare la definizione di “vecchio ordinamento”. Sono, però, rimaste alcune eccezioni, come la laurea in Medicina e chirurgia, che anche dopo il 1999 ha mantenuto la durata di sei anni ed è rimasta a ciclo unico.

Laurea vecchio ordinamento pre-riforma del 1999

I percorsi di studio precedenti alla riforma del 1999 sono comunemente chiamati lauree del vecchio ordinamento (o diplomi di laurea).

La laurea del vecchio ordinamento poteva essere conseguita al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni, a seconda della disciplina studiata. Le cosiddette lauree del vecchio ordinamento prevedevano un numero variabile di esami, raggruppati per annualità (da 19 a 58). Un’annualità si maturava attraverso un esame annuale o due semestrali.

L’annualità era l’unità di misura dell’importanza degli esami dell’ordinamento universitario precedente alla riforma del 1999. Con l’entrata in vigore di quest’ultima il sistema delle annualità è stato sostituito da quello dei crediti formativi universitari (CFU).

Ai fini dei concorsi pubblici e per l’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento nelle scuole, la laurea del vecchio ordinamento pre-riforma del 1999 è parificata a quella di secondo livello dell’ordinamento universitario 3+2, secondo determinati criteri di equiparazione.

Laurea nuovo ordinamento 3+2 (D.M. 509/99)

La riforma universitaria del 1999 è stata una svolta epocale per il mondo accademico italiano. Essa, infatti, ha mandato in pensione i vecchi percorsi di studio a ciclo unico e ha istituito l’articolazione dell’istruzione universitaria su più livelli. Questa nuova formula è nota come 3+2 e prevede due tipi di titoli, il cui valore è differente.

L’ordinamento universitario inaugurato con il D.M. 509/99 ha suddiviso il ciclo degli studi terziari in un primo triennio più un secondo biennio:

  • Il primo livello di studi universitari, al quale si accedeva col possesso del diploma di scuola superiore, era pensato per fornire una preparazione di tipo teorico-metodologico generale e competenze professionali di tipo tecnico-operativo. Per conseguire il diploma di laurea lo studente doveva aver acquisito 180 crediti formativi universitari (CFU), articolati secondo il piano delle attività formative proposte.
  • Il secondo livello di studi universitari, al quale si accedeva solo col possesso di una laurea triennale, era progettato per fornire una formazione avanzata per esercitare attività professionali a elevata qualificazione. Per conseguire la laurea specialistica lo studente doveva aver acquisito ulteriori 120 CFU, rispetto ai 180 già accumulati attraverso il percorso di primo livello.

Di conseguenza, con il nuovo ordinamento universitario si è creata anche una gerarchia tra i titoli di studio, le cui denominazioni erano:

  • Laurea triennale: cioè il titolo di primo livello rilasciato al termine del percorso accademico post-diploma della durata di tre anni.
  • Laurea specialistica: cioè il titolo di secondo livello rilasciato al termine del percorso di formazione della durata di due anni a cui si poteva accedere solo dopo aver conseguito la laurea triennale.

Un’altra importante modifica apportata dalla riforma dell’ordinamento universitario del 1999 è stata la totale sostituzione delle annualità con esami semestrali. Ciò ha comportato per gli studenti del primo anno la possibilità di non dover attendere la sessione estiva per iniziare a sostenere gli esami, ma di poterlo fare a partire da quella invernale.

Laurea ordinamento D.M. 270/04

Con l’entrata in vigore del D.M. 270/04 sono avvenute ulteriori modifiche all’ordinamento universitario. In questo caso, tuttavia, la riforma universitaria è stata molto meno radicale della precedente e il cambiamento rispetto al sistema stabilito con il D.M. 509/09 ha riguardato più che altro le denominazioni dei percorsi di studio e dei titoli conferiti al termine degli stessi. In particolare:

L’iter di adeguamento alla nuova riforma dell’ordinamento universitario è iniziato nell’anno accademico 2008-2009 e si è completato nel 2011. Tra le altre modifiche apportate dal D.M. 270/04 le principali sono:

  • L’attribuzione di un maggior numero di CFU alle materie di base e alle metodologie generali per quanto riguarda le lauree di I livello.
  • La diminuzione del numero di esami, che si è stabilito non possano essere più di 20 nel I livello e più di 12 nel II livello, più l’eventuale accertamento del possesso di idoneità linguistiche e/o informatiche.
  • La fissazione di una soglia minima di CFU, pari a 15, per il tirocinio da svolgersi nel corso del primo triennio di studi universitari.
  • L’obbligo per i percorsi di studio affini del I livello di avere almeno 60 CFU in comune nei primi due anni, in modo da favorire eventuali passaggi da un corso di studi a un altro.
  • L’indipendenza tra i due livelli di studi, per favorire la possibilità di seguire un corso di laurea magistrale non di “stretta continuità” rispetto al corso di laurea di primo livello, fermo restando il possesso dei requisiti curricolari previsti per l’accesso dal regolamento didattico del percorso magistrale.
ordinamento università

Che differenza c’è tra laurea e laurea magistrale?

Alla luce di quello che abbiamo spiegato, si capisce quanto sia fondamentale distinguere i vari titoli e in particolare sapere che differenza c’è tra laurea e laurea magistrale o tra laurea triennale e laurea specialistica.

Per esempio, il titolo relativo al primo ciclo di studi universitari (laurea o laurea triennale) non permette di accedere all’insegnamento nelle scuole. Esso, tuttavia, costituisce requisito di accesso per alcuni concorsi pubblici e consente l’iscrizione alla Sezione B degli albi degli ordini professionali.

D’altro canto, la laurea magistrale e quella specialistica permettono di accedere a qualsiasi concorso pubblico riservato ai laureati. Inoltre, danno la possibilità di inserirsi nelle graduatorie per le supplenze come insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado. Infine, dopo il superamento dell’esame di Stato, permettono l’iscrizione alla Sezione A degli albi degli ordini professionali.

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