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Uso mascherina? I chiarimenti nella circolare della Protezione Civile


Uso mascherina – Il Dipartimento della Protezione Civile Regione Sicilia nella circolare n. 19 emanata il 23 maggio prova a chiarire qualche dubbio in merito all’ambito di applicazione dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci

Si è fatta molta confusione sull’articolo 23 dell’ordinanza del 17 maggio del presidente della Regione, che recita testualmente:

Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.

Chiarimenti Uso Mascherina dal Dipartimento della Protezione Civile Regione Sicilia

La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sè, anche nei luoghi all’aperto e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo.

Pertanto, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’articolo 3 del DPCM del 17 maggio 2020 – “Non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.

Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio.

Inoltre, l’ordinanza n.21 all’articolo 23 prevede che la pratica dell’attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di 2 metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate.

Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.

Qui la circolare della Protezione Civile n.19 del 23 maggio

[pdf id=33464]

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